Il deposito del prezzo di un immobile al notaio è un’opzione di tutela introdotta dalla legge sulla concorrenza per chi è in procinto di comprare casa. A partire dall’agosto 2017, la normativa prevede la facoltà per una delle due parti coinvolte nella compravendita (generalmente, l’acquirente) di richiedere il deposito del prezzo dell’immobile al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto.
Si tratta quindi di una normativa piuttosto recente nell’ambito immobiliare. Vediamo insieme come funzione nel dettaglio il deposito del prezzo di un immobile al notaio e quali ripercussioni ha sia per chi deve comprare che per chi deve vendere casa.
Con la legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017), il legislatore ha previsto la facoltà dell’acquirente di richiedere il deposito del prezzo di un immobile al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.
Si tratta di un’opzione introdotta principalmente a tutela dell’acquirente: chi compra casa è infatti esposto al rischio di eventuali gravami inaspettati a carico del venditore (ipoteche, sequestri, pignoramenti) tra la data del rogito notarile e quella della sua trascrizione nei pubblici registri.
Con il deposito del prezzo di un immobile al notaio, in sostanza, l’acquirente può depositare presso il notaio rogante il saldo del prezzo dell’immobile destinato al venditore, fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria (la trascrizione) con la quale si ha la certezza che l’acquisto è stato perfezionato senza subire gravami.
La possibilità di deposito del prezzo di un immobile al notaio può essere avanzata già in fase di preliminare di compravendita, sia dal venditore che dall’acquirente.
CNel caso in cui le parti si accordino per questa modalità, l’acquirente, al momento del rogito, effettua un bonifico bancario o un assegno circolare intestato al notaio, pari al prezzo intero di vendita dell’immobile o al saldo rimanente se sono stati versati degli acconti.
La somma che il notaio riceve da parte dell’acquirente viene depositata transitoriamente su un conto corrente dedicato, appositamente acceso in banca con la destinazione di “conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013”. Si tratta di un conto assolutamente sicuro, poiché separato dal patrimonio del notaio e impignorabile anche da eventuali creditori del venditore.
Dopo essere entrato in possesso della somma, il notaio procede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto di compravendita. Avvenuta la trascrizione e certificato che l’iter di compravendita si sia perfezionato definitivamente senza alcun intoppo, con il trasferimento dell’immobile libero da vincoli e gravami, il notaio è obbligato a trasferire la somma depositata al venditore.
Per il venditore, il deposito del prezzo dell’immobile al notaio è una procedura assolutamente sicura: una volta trascritto l’atto di compravendita, non c’è alcun rischio che la somma pattuita non venga trasferita sul suo conto. Si tratta solo temporeggiare tra la data del rogito e quella della trascrizione da parte del notaio: il che avviene nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni dalla stipula del rogito.
Per l’acquirente, i vantaggi di questo meccanismo sono evidenti: si tratta della possibilità di depositare la somma pattuita prezzo una figura terza, il notaio, a titolo di garanzia della buona riuscita della compravendita. La somma depositata è infatti per legge impignorabile, non aggredibile da eventuali creditori né del venditore né dell’acquirente.
Lo scopo del deposito del prezzo di un immobile al notaio è in definitiva quello di scongiurare il rischio che, tra la data del rogito e quella della trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, possano essere iscritti ipoteche o altri gravami che inficino il perfezionamento della compravendita.
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