Una delle più interessanti novità introdotte dal Decreto Ristori-bis, approvato dal governo nella notte tra il 6 e il 7 novembre, è la cancellazione della seconda rata dell’Imu 2020. Una decisione molto attesa per dare sollievo alle casse di molti imprenditori già vessati dalla crisi dovuta all’emergenza pandemica.
Ma è bene precisare che il taglio dell’Imu 2020 non riguarda tutti. La notizia ha infatti creato molta confusione tra i proprietari immobiliari: in tanti si sono infatti chiesti se fossero esenti dal pagamento del saldo previsto entro il 16 dicembre o se invece dovessero mettere mani al portafogli.
La cancellazione del saldo Imu 2020 riguarda unicamente le categorie di imprenditori maggiormente colpite dalla seconda ondata di Covid-19: quelle che, adeguandosi ai vari DPCM di ottobre e novembre, hanno dovuto chiudere la propria attività o ridurre drasticamente il proprio orario lavorativo. Le stesse imprese che svolgono attività che danno diritto al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità, a condizione che i proprietari dei relativi locali siano anche gestori delle attività.
A prevederlo è l’articolo 9 del DL 173/2020 (meglio conosciuto come ‘Decreto Ristori’).
Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili adibiti ad uso ristorazione e somministrazione di cibi e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie), ricettività alberghiera, benessere fisico (palestre, piscine), turismo, sport, spettacolo, cultura, organizzazione fiere ed altri eventi.
Queste categorie si vanno ad aggiungere a quelle che erano già esentate dal pagamento della prima rata dell’Imu 2020, ovvero tutte le attività del turismo già beneficiarie della cancellazione della seconda rata come previsto dal Decreto Rilancio.
Continueranno invece a pagare l’Imu 2020 i proprietari delle prime case di lusso, ville e castelli (rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9) e gli immobili adibiti a seconda casa.
Questi proprietari di immobili, entro il 16 dicembre, dovranno versare il saldo a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate dai singoli Comuni.
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