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10 Lug 2024 News

 

Superbonus 110 ultime notizie 2024


È approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 che mette definitivamente la parola fine al superbonus 110 per come lo abbiamo inteso fino ad oggi e alla cessione del credito.

Dal 2020 al 2023, la normativa sul Superbonus è stata oggetto di numerose modifiche, che hanno reso l’accesso alla detrazione sempre più difficile, oltre a creare molta confusione tra i contribuenti. Questo anche e soprattutto a causa degli alti costi per lo Stato e per le diverse frodi sulla cessione del credito che hanno acceso le polemiche sul fronte mediatico e politico. Anche per queste considerazioni, con il cosiddetto decreto Superbonus 2024, o decreto agevolazioni fiscali, si introduce il divieto di cessione delle rate e dei crediti fiscali.

Che cosa rimane dunque del Superbonus nel 2024? In questo approfondimento facciamo il punto su cosa prevede ad oggi la normativa.

Superbonus 2024: come funziona in sintesi

Dal 1° gennaio 2024 è scattato il decalage del Superbonus per i condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari: la percentuale di detrazione passa al 70% per spese sostenute nel 2024, al 65% per le spese sostenute a partire dal 2025.

Le villette e le case unifamiliari non hanno invece più accesso al superbonus.

Rimane la possibilità di utilizzare ancora il Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, solo per gli interventi da chiunque realizzati su immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

In sintesi:

Superbonus 2024: i contributi per i redditi bassi

Sia per condòmini che per proprietari di case unifamiliari che non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre e hanno utilizzato il superbonus con aliquota al 110 ma che da gennaio 2024 accedono a percentuali di detrazione inferiore, è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato.

Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) non inferiore al 60%, da quei contribuenti che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Decreto Superbonus 2024: stop alla cessione dei crediti

La pubblicazione della legge di conversione del DL 39/2024 (Decreto Superbonus) in Gazzetta Ufficiale introduce ulteriori restrizioni e modifiche al bonus edilizio:

Plusvalenza e Superbonus

La manovra di bilancio 2024 ha previsto un inasprimento della tassazione della plusvalenza qualora un immobile venduto sia stato precedentemente ristrutturato utilizzando il Superbonus.

In sintesi: alla vendita di un immobile, a titolo oneroso, effettuata entro 10 anni dalla fine dei lavori agevolati dal superbonus, si applica una tassazione del 26% sulla plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza è calcolata secondo criteri che dipendono dal tempo intercorso tra la fine dei lavori e la vendita. La tassazione al 26% si applica sulla plusvalenza, quindi sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto (o di costruzione) aumentato quest’ultimo eventualmente dei costi sostenuti per la ristrutturazione.

Sul tema plusvalenza immobiliare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti operativi con la Circolare 13/E del 13 giugno 2024, recante “Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni”. In particolare, con tale circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono previste imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.

La prima casa è dunque fuori dal perimetro della norma sulle plusvalenze, ma anche la residenza – e quindi l’aver adibito l’immobile ad abitazione principale la maggior parte del tempo che intercorre tra l’acquisto e la vendita – rappresenta un “salvagente” dall’applicazione del prelievo al 26% per plusvalenza immobiliare.


 
 
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