Agevolazioni under 36
 
13 DicNews

 

Agevolazioni prima casa under 36: a chi spettano ed in cosa consistono


Le agevolazioni sull’acquisto della prima casa rivolte agli under 36 e introdotte quest’anno dal governo Draghi con il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) continuano ad essere fra i trend topic del momento.

Il bonus si applica agli atti stipulati nel periodo compreso fra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Quali sono i requisiti e le regole per usufruire dell’agevolazione?
L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato una guida e dei chiarimenti in merito. Sintetizziamo di seguito gli aspetti principali.

Agevolazioni prima casa under 36: a chi spettano

Possono beneficiare delle agevolazioni prima casa under 36 i giovani che:

- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;

- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020.

A questi requisiti, si aggiungono quelli già stabiliti per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa. In sintesi, è necessario che l’acquirente:

- abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;

- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Agevolazioni prima casa under 36: in cosa consistono

La norma prevede i seguenti benefici:

• per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;

• per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Senza dimenticare le agevolazioni dovute al rifinanziamento del Fondo di Garanzia per la prima casa rilasciato da CONSAP, di cui abbiamo parlato in una precedente guida.

Agevolazioni prima casa under 36: tipologie di immobili agevolabili

Tra gli immobili ammessi al beneficio delle agevolazioni prima casa under 36 rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

- A/2 (abitazioni di tipo civile)

- A/3 (abitazioni di tipo economico)

- A/4 (abitazioni di tipo popolare)

- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

- A/6 (abitazione di tipo rurale)

- A/7 (abitazioni in villini)

- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

È quindi possibile usufruire delle agevolazioni per la prima casa under 36 anche per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile.

 

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