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15 Dicembre 2023 News

 

Donazione e successione: Cosa cambia con le nuove linee guida delle entrate


Il 19 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha diramato una tanto attesa circolare in merito al coacervo donativo e successorio, offrendo finalmente chiarezza in un contesto di incertezza legale provocato dall'evoluzione normativa sulle imposte di successione e donazione.

La recente circolare AdE 29/E del 19 ottobre 2023 ha dichiarato l'abrogazione implicita del coacervo successorio. Questo significa che le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi non devono più essere considerate ai fini del calcolo della franchigia.

Abrogazione del coacervo successorio

Prima di comprendere la modifica apportata alla normativa, bisogna capire cosa si intende per coacervo successorio. Il coacervo “successorio”, regolato dall’art. 8, comma 4, del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum). In sintesi, si tratta di un cumulo che viene fatto dall’Agenzia delle Entrate per liquidare le imposte di successione portando in detrazione all’ammontare delle franchigie successorie il valore attualizzato delle donazioni ricevute in vita dall’erede da parte del de cuius.

Per fare un esempio, se un padre aveva donato un immobile al figlio del valore di 800.000 euro e poi, alla morte, aveva lasciato allo stesso in eredità un patrimonio di 400.000 euro, all’apertura della successione arrivava un Avviso di Liquidazione con l’invito a pagare il 4% di imposte sulla cifra eccedente la franchigia di un milione (ovvero, cumulando i valori di donazione e successione, su 200.000 euro).

Con la circolare N.29/E, l’Agenzia, conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi, chiarisce che “ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie”.

Resta invece in vigore invece il coacervo donativo, ovvero la riunione fittizia del valore attualizzato della donazione in favore di un unico soggetto per il calcolo dell’imposta della donazione. Tuttavia dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

Nuove Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate: impatto su donazioni e successioni in ambito immobiliare

La novità sostanziale introdotta dalla circolare N.29/E è l'ufficializzazione di due franchigie autonome nel sistema vigente: una per l'imposta di donazione e un'altra per l'imposta di successione. Una novità che ha impatto anche su donazione e successioni in ambito immobiliare.

A seguito di questa circolare, chi ha pagato l'imposta di successione tra il 2000 e il 2023 potrebbe aver versato più imposte del dovuto, con la possibilità di richiedere un rimborso.

Hanno diritto a presentare un'istanza di rimborso gli eredi legati al defunto, quali coniuge, genitori, figli, nipoti, fratelli e sorelle, che abbiano ricevuto donazioni prima di ereditare. Il termine legale per richiedere il rimborso è di 3 anni dal versamento dell'imposta di successione.

Il rimborso massimo è di 40.000 euro, pari al 4% di un milione di euro, corrispondente all'intera franchigia.

Le nuove linee guida dell’Agenzia delle Entrate in materia di successione e donazione offrono ai proprietari immobiliari e agli eredi l’opportunità di rivalutare la loro situazione fiscale e di adottare strategie più vantaggiose nella gestione del proprio patrimonio personale e immobiliare, tenuto conto che le donazioni effettuate sotto l'attuale disciplina possono essere escluse dal calcolo della franchigia per le imposte di successione.

Per saperne di più sulla donazione diretta o indiretta di un immobile e le relative imposte leggi questo approfondimento.

 

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